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Il
portale MASTER LAVORO .NET RICHIEDE TASSATIVAMENTE IL RISPETTO DELLA
L. BIAGI
In base al D.Lgs. N° 276 in vigore dal 24/10/2003 le inserzioni di
ricerca del personale dovranno indicare il nominativo e/o
nell’ipotesi di persona giuridica la denominazione sociale di chi
offre il lavoro.
Gli annunci pubblicati dai soggetti autorizzati allo svolgimento
delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e
selezione del personale dovranno riportare il numero di
autorizzazione rilasciata dal ministero e recare un facsimile di
domanda, comprensivo dell'informativa di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Legge sulla Privacy)
oppure un link al sito della rete attraverso il quale il medesimo
facsimile e' conoscibile in modo agevole.
Ci riserviamo di non pubblicare ed il diritto di cancellare ogni
annuncio pubblicato non in conformità con i requisiti qui riportati.
Riportiamo L'art.
2 e 3 della legge Biagi:
Art. 2. - Definizioni
1. Ai fini e agli effetti
delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si
intende per:
a) «somministrazione di
lavoro»: la fornitura professionale di manodopera, a tempo
indeterminato o a termine, ai sensi dell'articolo 20;
b)
«intermediazione»:l'attività di mediazione tra domanda e
offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento
lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori
svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei
curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e
costituzione di relativa banca dati; della promozione e
gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
della effettuazione, su richiesta del committente, di
tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni
avvenute a seguito della attività di intermediazione;
dell'orientamento professionale; della progettazione ed
erogazione di attività formative finalizzate
all'inserimento lavorativo;
c) «ricerca e selezione
del personale»: l'attività di consulenza di direzione
finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza
dell'organizzazione committente, attraverso
l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o
più posizioni lavorative in seno all'organizzazione
medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva
di: analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione
committente; individuazione e definizione delle esigenze
della stessa; definizione del profilo di competenze e di
capacità della candidatura ideale; pianificazione e
realizzazione del programma di ricerca delle candidature
attraverso una pluralità di canali di reclutamento;
valutazione delle candidature individuate attraverso
appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di
candidature maggiormente idonee; progettazione ed
erogazione di attività formative finalizzate
all'inserimento lavorativo; assistenza nella fase di
inserimento dei candidati; verifica e valutazione
dell'inserimento e del potenziale dei candidati;
d) «supporto alla
ricollocazione professionale»: l'attività effettuata su
specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione
committente, anche in base ad accordi sindacali,
finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di
prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente
considerati, attraverso la preparazione, la formazione
finalizzata all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento
della persona e l'affiancamento della stessa
nell'inserimento nella nuova attività;
Art. 3. - Finalità
1. Le disposizioni
contenute nel presente titolo hanno lo scopo di realizzare
un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a
garantire trasparenza ed efficienza del mercato del
lavoro e migliorare le capacità di inserimento
professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di
una prima occupazione, con particolare riferimento alle
fasce deboli del mercato del lavoro.
2. Ferme restando le
competenze delle regioni in materia di regolazione e
organizzazione del mercato del lavoro regionale e fermo
restando il mantenimento da parte delle province delle
funzioni amministrative attribuite dal decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed
integrazioni, per realizzare l'obiettivo di cui al comma 1:
a) viene identificato
un unico regime di autorizzazione per i soggetti che
svolgono attività di somministrazione di lavoro,
intermediazione, ricerca e selezione del personale,
supporto alla ricollocazione professionale;
b) vengono stabiliti i
principi generali per la definizione dei regimi di
accreditamento regionali degli operatori pubblici o privati
che forniscono servizi al lavoro nell'ambito dei sistemi
territoriali di riferimento anche a supporto delle
attività di cui alla lettera a);
c) vengono identificate
le forme di coordinamento e raccordo tra gli operatori,
pubblici o privati, al fine di un migliore
funzionamento del mercato del lavoro;
d) vengono stabiliti i
principi e criteri direttivi per la realizzazione di una
borsa continua del lavoro;
e) vengono abrogate
tutte le disposizioni incompatibili con la nuova
regolamentazione del mercato del lavoro e viene introdotto
un nuovo regime sanzionatorio. |